Archivio per Categoria ENERGIA ACQUA E GAS

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Acqua: cosa c’è da sapere.

Cosa può accadere

  • Ti hanno interrotto l’erogazione dell’acqua per fatture non pagate.
  • Il consumo idrico fatturato risulta improvvisamente aumentato di misura.
  • L’aumento del consumo idrico può essere causato da una perdita occulta.
  • Il consumo idrico è fatturato su base stimata.
  • Hai ricevuto un conguaglio relativo a più anni.
  • Hai ricevuto un conguaglio relativo ad un periodo superiore agli ultimi 5 anni.
  • Non ricevi le fatture.
  • Nella fattura è compreso il servizio di depurazione, ma nella tua località non è in funzione un depuratore.

Lo sapevi che… ?

1. IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: Nella regolazione dei servizi idrici vengono comprese tutte le attività di captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione.
2. DEPURAZIONE NON DOVUTA: gli utenti collegati alla fognatura pubblica non serviti da impianti di depurazione (perché assenti o temporaneamente inattivi) non sono tenuti al pagamento della tariffa di depurazione. La Legge n. 13/2009 art. 8-sexies prevede che, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedano, anche in forma rateizzata ed entro il termine massimo di cinque anni, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione.
3. PERDITE IDRICHE OCCULTE: nella maggior parte dei casi, le perdite idriche occulte sono di competenza e responsabilità del cliente. In alcuni casi, esiste la possibilità di depenalizzare, cioè eliminare la parte in eccesso, la fattura relativa alla perdita.
4. CONTROLLO CONTATORE PERIODICO: soprattutto per gli immobili (villette e similari) in cui l’impianto è occulto, cioè non visibile, è consigliata la verifica periodica del contatore o l’apposizione di una strumentazione di controllo sull’impianto idrico.
5. PRESCRIZIONE DEI CREDITI: Se il conguaglio di una fattura comprende un periodo superiore a 5 anni, la parte eccedente i 5 anni è prescritta e non dovuta. Se, per esempio, un conguaglio è relativo agli ultimi 6 anni, la parte dovuta è relativa agli ultimi 5 anni mentre non è dovuta la parte prescritta (l’ultimo anno dei 6 conguagliati).

ATTENZIONE: A seguito dell’approvazione della legge di bilancio, per quanto riguarda il settore idrico, invece, la prescrizione di due anni vale solo nei rapporti con utenti domestici e micro imprese e scatterà dal 1° gennaio 2020.

6. È possibile pagare in maniera parziale una fattura solo per l’importo ritenuto dovuto: è necessario contestare la fattura entro la data di scadenza e pagarla parzialmente, decurtando la parte contestata.

Cosa puoi fare:
1. PER RICHIEDERE IL RIMBORSO DELLA TARIFFA DEPURAZIONE NON DOVUTA:
– Inviare la comunicazione a mezzo raccomandata a/r all’operatore con la richiesta del rimborso delle somme pagate in più.
2. PER EFFETTUARE UN RECLAMO ED ESERCITARE L’AUTOTUTELA
– Inviare la comunicazione a mezzo raccomandata a/r all’operatore all’indirizzo (casella postale) indicato nella prima pagina della fattura. Il Consumatore può presentare autonomamente un reclamo. Il reclamo deve essere inviato a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo (casella postale) indicato nella prima pagina della fattura.

AEEGSI: Autorità di controllo anche per l’acqua

Con il Decreto 201/2011, il cosiddetto Salva-Italia, l’attività di monitoraggio e controllo  del settore idrico è affidato all’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema idrico) già competente esclusivamente per il settore elettrico e gas. Tra le funzioni esercitate dall’AEEG si riscontrano la definizione di costi ammissibili e criteri per la determinazione delle tariffe a copertura di questi costi, le competenze in tema di qualità del servizio, di verifica dei piani d’ambito e di predisposizione delle convenzioni tipo per l’affidamento del servizio.

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Luce e Gas: cosa c’è da sapere.

Cosa può accaderti ?

  • Le tue bollette sono diverse da quelle che ti aspettavi e dal contratto sottoscritto.
  • Sulla tua fornitura sono stati attivati o disattivati servizi o modalità di contratto che non avevi richiesto (es. la potenza disponibile o utilizzata).
  • Anche se risiedi all’indirizzo di fornitura, il contratto risulta da “non residente” e la fatturazione maggiorata.
  • Ti hanno interrotto l’erogazione del gas o dell’energia elettrica per bollette non pagate.
  • Ti sei ritrovato con un altro operatore energetico a tua insaputa, senza firmare alcun contratto.
  • Ti sei ritrovato nel Mercato Libero o nel Mercato Tutelato senza esserne consapevole.
  • Hai sempre comunicato la lettura, ma hai ricevuto una bolletta di conguaglio molto elevata.
  • Le fatture vengono consegnate già scadute o in prossimità della data di scadenza.
  • C’è grande differenza tra gli importi fatturati e consumi effettuati.
  • Anche se cessato, continuano ad arrivare le fatture di un vecchio contratto.
  • Un conguaglio ha superato il periodo di 5 anni.
  • La bolletta di conguaglio supera del 150% l’addebito medio delle bollette in acconto, ricevute dopo la precedente e ultima bolletta di conguaglio.

 

Lo sapevi che… ?

  1. Il DISTRIBUTORE è il proprietario della rete di distribuzione e non coincide con il VENDITORE che è, invece, la società che fornisce il servizio al cliente.
  2. Se la FATTURA ricevuta presenta voci o servizi non riconosciuti, puoi CONTESTARLA con raccomandata a/r entro la data di scadenza e PAGARLA PARZIALMENTE o NON PAGARLA richiedendo il ricalcolo.
  3. L’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema idrico (AEEG) regolamenta e monitora l’attività degli operatori del mercato elettrico, gas e idrico nel Mercato Tutelato.
  4. LETTURA CONTATORE ELETTRICO:

mercato tutelato: dal 1 gennaio 2013 la lettura va effettuata almeno 1 volta al mese;

mercato libero: la lettura deve avvenire mensilmente (ultimo giorno di ogni mese).

  1. LETTURA CONTATORE GAS
    • mercato tutelato: almeno una volta l’anno con un intervallo massimo di 13 mesi e minimo di 6 mesi fra 2 tentativi consecutivi per i clienti con consumi fino a 500 Smc/anno.
    • mercato libero: le condizioni contrattuali devono indicare le modalità e la periodicità di utilizzo dei dati rilevati specificando sia il tempo massimo che intercorre tra l’utilizzo delle 2 letture che le modalità di informazione del cliente sull’eventuale esito negativo del tentativo di lettura.
  2. RATEIZZAZIONE: se il conguaglio energetico supera del 150% l’addebito medio delle bollette il cliente può richiedere la rateizzazione. Se, per esempio, le ultime cinque bollette in acconto sono state mediamente di 30 € ciascuna, il cliente può chiedere la rateizzazione quando la sua bolletta di conguaglio è pari o superiore a 75 €.
  3. PRESCRIZIONE DEI CREDITI: Se il conguaglio di una fattura comprende un periodo superiore ai 5 anni, la parte eccedente i 5 anni è prescritta e non dovuta. Se, per esempio, un conguaglio è relativo agli ultimi 6 anni, la parte dovuta è relativa agli ultimi 5 anni mentre non è dovuta la parte prescritta (l’ultimo anno dei 6 conguagliati).

ATTENZIONE: A seguito dell’approvazione della legge di bilancio, a partire dal 1° marzo 2018 per l’elettricità, dal 1° gennaio 2019 per il gas, la prescrizione passerà da cinque a due anni.

  1. RECLAMI e AUTOTUTELA. Il Consumatore può presentare autonomamente un reclamo. Il reclamo deve essere inviato a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo (casella postale) indicato nella prima pagina della fattura. Se effettuato entro i termini di scadenza della fattura, questa può essere pagata parzialmente (decurtando la parte contestata) o può essere non pagata totalmente.
  2. TEMPI DI RISPOSTA AL RECLAMO: entro 40 giorni solari dal giorno in cui il venditore ha ricevuto il reclamo scritto. Questo termine vale anche se, per poter rispondere, il venditore deve richiedere alcuni dati tecnici ad altri soggetti.

 

MERCATO LIBERO O MERCATO TUTELATO ?

MERCATO TUTELATO: gli operatori del mercato elettrico, gas e idrico sono soggetti al controllo e alle regole dettate dall’AEEG, l’Autorità Energia e Gas.

MERCATO LIBERO: gli operatori sono liberi dal controllo da parte dell’Autorità e tutto è rimesso alla contrattazione tra l’Azienda fornitrice del servizio e il Consumatore.

 

Il consiglio: è preferibile avere un fornitore appartenente al Mercato Tutelato in maniera da, in caso di irregolarità, poter interpellare l’Autorità Garante.