VERIFICARE UN SITO WEB:
Attraverso http://www.dnsstuff.com/ compilando il form WHOIS Lookup è possibile verificare i dati di registrazione di un sito internet ed in particolare è possibile verificare l’intestatario e la data di creazione del sito stesso (Created Date).
A.E.C.I. LAZIO e LEGA CONSUMATORI REGIONE LAZIO hanno verificato( attraverso l’esperienza di sportello) che le truffe avvengono quasi sempre da siti registrati da poco e che durano il tempo della truff stessa (quindi rimangono on line pochi mesi).
In ogni caso dunque è bene non fidarsi di siti che hanno deciso di non pubblicare i dati di registrazione e dei siti che risultano nati da poco.
VERIFICARE LA PARTITA IVA:
Attraverso il sito dell’agenzia delle entrate all’indirizzo: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/Scegli.do?parameter=verificaPiva è possibile verificare l’esistenza e la corrispondenza di una partita IVA.
Se è correttamente registrata in Anagrafe tributaria, viene visualizzato un messaggio di risposta che riporta:
Questi dati sono importanti perché, spesso, i siti Internet truffa, non avendo attiva una reale partita IVA inseriscono dati inventati.
DECALOGO ACQUISTI ONLINE: ALCUNI CONSIGLI PER UN ACQUISTO SICURO.
Qui di seguito alcune semplici regole per poter “verificare” la serietà di siti Internet per e-commerce. Naturalmente, sono delle indicazioni di carattere generale, fermo restando il fatto che problemi possono sorgere anche da chi rispetta le regole:
– bonifico;
– contrassegno;
– deposito in cauzione; (il venditore potrà incassare solo successivamente all’autorizzazione del Consumatore, che potrà farlo a merce ricevuta);
In caso di problemi o dubbi, rivolgetevi ad una delle sedi di A.E.C.I. Lazio o Lega Consumatori Regione Lazio.
Riepiloghiamo brevemente i principali diritti e cosa è cambiato con il Decreto Legislativo n. 21/2014 per il Consumatore.
Più informazioni per i consumatori:
Si amplia il contenuto delle informazioni pre-contrattuali che le Aziende devono dare ai Consumatori: non solo le caratteristiche principali dei beni e servizi offerti, l’identità del professionista e il prezzo, ma anche i diritti e le facoltà riconosciute al Consumatore dalla legge. Come, ad esempio, i diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità.
Tempi stretti per le consegne:
I beni devono essere consegnati al Consumatore senza ritardo ingiustificato e, al più tardi, entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Se la consegna non avviene entro il termine stabilito, il Consumatore può fissare un tempo ‘supplementare’, trascorso il quale, ha diritto a risolvere il contratto. Se il venditore si rifiuta di consegnare i beni o, vista la tipologia di acquisto, i 30 giorni sono un termine essenziale, il Consumatore può recedere senza dare termini aggiuntivi.
No a supplementi per l’utilizzo dei mezzi di pagamento:
Il venditore o il prestatore di servizi non può imporre al Consumatore spese aggiuntive per l’uso di strumenti di pagamento diversi dal contante o tariffe che superino quelle sostenute in relazione all’uso di strumenti di pagamento determinati. Si tratta di una norma già presente nel nostro ordinamento, che il Decreto ha voluto ribadire.
Per i danni, rischi a carico del venditore:
Ogni rischio di perdita o danneggiamento dei beni è a carico del venditore, fino a quando il Consumatore non ha preso fisicamente possesso del bene.
Tariffe base per i numeri telefonici dedicati:
Al Consumatore non può essere imposto di pagare un costo superiore alla tariffa base della linea telefonica utilizzata dall’Azienda per essere contattato dal Consumatore che desidera informazioni sul contratto concluso: per esempio, numeri dedicati all’assistenza postvendita. La tariffa base è stabilita da ciascun operatore telefonico in relazione alla linea utilizzata.
No a format precompilati per i servizi aggiuntivi:
Chi offre un bene o un servizio, se propone servizi aggiuntivi (ad esempio, assicurazioni facoltative nel caso di biglietti di trasporto), dovrà richiedere il consenso esplicito del Consumatore: le opzioni di acquisti aggiuntivi dovranno essere appositamente selezionate.
Viene in sostanza imposto un opt-in da parte del Consumatore ed escluso il meccanismo di opt-out, in base al quale è il Consumatore a dover rifiutare espressamente la prestazione che altrimenti si intende tacitamente richiesta o accettata (es. caselle preflaggate).
Maggiore protezione nell’acquisto di contenuti digitali:
Per chi acquista contenuti digitali sono previste informazioni più trasparenti: il venditore dovrà chiarire eventuali limiti di compatibilità con i dispositivi hardware e software e gli eventuali limiti di riproducibilità dei contenuti stessi.
Cosa può accadere
Lo sapevi che… ?
1. In caso di RIPENSAMENTO dopo l’acquisto è possibile recedere dal contratto sottoscritto entro 14 giorni dalla firma (art. 47 del Codice del Consumo e Direttiva Europea 2011/83/UE), senza penali da pagare e senza obbligo di comunicare il motivo del ripensamento.
2. Il diritto di ripensamento non può essere esercitato se l’acquisto è avvenuto in locali commerciali. In questo caso, è facoltà del venditore cambiare il prodotto.
3. La GARANZIA per tutti i prodotti acquistati è pari a 24 mesi (12 per i professionisti)
4. Il referente di ogni prodotto o servizio acquistato è il punto vendita che ha rilasciato lo scontrino, ricevuta o fattura.
5. Se il prodotto acquistato non è conforme (comunemente detto difettoso), il punto vendita è tenuto a riparare prima, sostituire poi e rimborsare infine la somma spesa.
6. Il venditore, anziché rimborsare il costo del prodotto, può consegnare un buono o voucher di importo equivalente: il Consumatore può rifiutare e chiedere i contanti, poiché il buono è un nuovo rapporto contrattuale.
7. Per la riparazione o sostituzione del prodotto non conforme non sono dovute spese aggiuntive da parte del Consumatore e i costi di spedizione sono a carico del venditore.
8. Se il venditore non adempie a quanto previsto sul contratto, questo è nullo.
9. A seguito della modifica avvenuta telefonicamente del piano tariffario, o dell’attivazione di un servizio o del cambiamento dell’operatore telefonico o energetico, l’operatore DEVE inviare il modulo di conferma, che deve essere letto e firmato.
10. Il referente è sempre il punto vendita, cioè chi ha incassato i soldi.
COSA PUOI FARE
– Reclamo a mezzo raccomandata a/r.
– Segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) sul sito www.agcm.it
A chi non è capitato di comprare un biglietto del treno con il proprio smartphone mentre si aspetta l’autobus, o di acquistare un libro, un volo, un televisore online. Allo stesso modo,si può decidere di cambiare l’operatore telefonico o il gestore elettrico o idrico.
Oppure, può esser capitato – speriamo poche volte! – di ritrovarsi senza averlo scelto volontariamente con un contratto con un operatore telefonico o di elettricità e gas diverso da quello utilizzato e prescelto. Peggio ancora può accadere che la propria Postepay, Bancomat o carta di credito vengano prosciugati con prelievi fatti da ignoti.
A chi bisogna reclamare? Quali strumenti ha un semplice Consumatore? Dobbiamo subire passivamente?
Viviamo nella cosiddetta società della comunicazione. Questo significa che 24 ore su 24 siamo connessi con i nostri amici, conoscenti e colleghi e con il resto del mondo. NEL BENE E NEL MALE.
Nel BENE quando attraverso lo strumento informatico diamo vita e forma ad un nostro desiderio o esigenza (fare un buon acquisto, comprare un libro o un CD, prenotare un viaggio, ecc.).
Nel MALE se ci troviamo abbonati a un servizio telefonico mai richiesto o, peggio, prigionieri di un operatore telefonico che non ci lascia migrare ad un operatore più vantaggioso, o se acquistiamo e paghiamo online un prodotto che poi non ci viene consegnato o che non funziona come dovrebbe.
Questi nuovi e affascinanti media e strumenti, se da un lato hanno migliorato molti aspetti della vita do ogni giorno, dall’altro devono poter essere utilizzati con attenzione per evitare rischi o sgradevole conseguenze.
Dobbiamo aver paura di acquistare o sottoscrivere contratti a distanza? Dobbiamo smettere di aver fiducia di chi non incontriamo personalmente e non possiamo guardare negli occhi?
La risposta è NO: dobbiamo smettere di bruciare le streghe, avvicinarci per scoprire che, magari, sono fate.
Una buona informazione di base sui propri diritti e, laddove si avessero dubbi o problemi, una competente Associazione di Consumatori faranno sicuramente la differenza.
Con questa Guida A.E.C.I. Lazio, in collaborazione con la Regione Lazio, si propone di dare informazioni utili sui propri DIRITTI, nonché alcuni CONSIGLI per evitare truffe e per scegliere e acquistare in modo più sereno e consapevole.
Per le diverse problematiche trattare verranno indicati, infine, gli STRUMENTI più efficaci a disposizione quando insorge un problema.