Archivio per Categoria BANCA E FINANZIARIE

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DAL 13 GENNAIO 2018 PER PRELIEVI SENZA CONSENSO LA FRANCHIGIA È DI EURO 50,00 ANZICHÈ 150,00

Per le somme prelevate senza consenso e senza responsabilità da parte del cliente da Bancomat, Poste Pay, Conti correnti, dopo il reclamo e il ricorso tramite ABF – Arbitro Bancario Finanziario, è possibile ottenere il rimborso delle somme con una franchigia massima di € 50,00 (importo modificato dal 13 gennaio 2018 – ex articolo 12 co. 3 del DLGS 11/2010 come modificato dal DLGS 218/2017).

Ricordiamo che per somme prelevate senza consenso da Bancomat, Poste Pay, conti correnti è necessario:
– bloccare il conto/carta/bancomat
– fare denuncia a Polizia/Carabinieri
– richiedere il rimborso delle somme all’Istituto tramite raccomandata a/r
Dopo 30 gg. se la Posta o la Banca non risponde o nega il rimborso è possibile fare ricorso tramite l’ABF – Arbitro Bancario Finanziario, prima di adire le vie legali. Fatti aiutare da un’Associazione di Consumatori, che ti saprà aiutare a ottenere il rimborso.

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Consigli pratici per acquisti sicuri.

Riepiloghiamo brevemente i principali diritti e cosa è cambiato con il Decreto Legislativo n. 21/2014 per il Consumatore.

 

Più informazioni per i consumatori:

Si amplia il contenuto delle informazioni pre-contrattuali che le Aziende devono dare ai Consumatori: non solo le caratteristiche principali dei beni e servizi offerti, l’identità del professionista e il prezzo, ma anche i diritti e le facoltà riconosciute al Consumatore dalla legge. Come, ad esempio, i diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità.

 

Tempi stretti per le consegne:

I beni devono essere consegnati al Consumatore senza ritardo ingiustificato e, al più tardi, entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Se la consegna non avviene entro il termine stabilito, il Consumatore può fissare un tempo ‘supplementare’, trascorso il quale, ha diritto a risolvere il contratto. Se il venditore si rifiuta di consegnare i beni o, vista la tipologia di acquisto, i 30 giorni sono un termine essenziale, il Consumatore può recedere senza dare termini aggiuntivi.

 

No a supplementi per l’utilizzo dei mezzi di pagamento:

Il venditore o il prestatore di servizi non può imporre al Consumatore spese aggiuntive per l’uso di strumenti di pagamento diversi dal contante o tariffe che superino quelle sostenute in relazione all’uso di strumenti di pagamento determinati. Si tratta di una norma già presente nel nostro ordinamento, che il Decreto ha voluto ribadire.

 

Per i danni, rischi a carico del venditore:

Ogni rischio di perdita o danneggiamento dei beni è a carico del venditore, fino a quando il Consumatore non ha preso fisicamente possesso del bene.

 

Tariffe base per i numeri telefonici dedicati:

Al Consumatore non può essere imposto di pagare un costo superiore alla tariffa base della linea telefonica utilizzata dall’Azienda per essere contattato dal Consumatore che desidera informazioni sul contratto concluso: per esempio, numeri dedicati all’assistenza postvendita. La tariffa base è stabilita da ciascun operatore telefonico in relazione alla linea utilizzata.

 

No a format precompilati per i servizi aggiuntivi:

Chi offre un bene o un servizio, se propone servizi aggiuntivi (ad esempio, assicurazioni facoltative nel caso di biglietti di trasporto), dovrà richiedere il consenso esplicito del Consumatore: le opzioni di acquisti aggiuntivi dovranno essere appositamente selezionate.

Viene in sostanza imposto un opt-in da parte del Consumatore ed escluso il meccanismo di opt-out, in base al quale è il Consumatore a dover rifiutare espressamente la prestazione che altrimenti si intende tacitamente richiesta o accettata (es. caselle preflaggate).

 

Maggiore protezione nell’acquisto di contenuti digitali:

Per chi acquista contenuti digitali sono previste informazioni più trasparenti: il venditore dovrà chiarire eventuali limiti di compatibilità con i dispositivi hardware e software e gli eventuali limiti di riproducibilità dei contenuti stessi.

 

 

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Il Phishing

  • PHISHING: consiste nell’inviare email del tutto simili nell’aspetto grafico a quelle provenienti da banche o siti dove è necessaria una registrazione. Nel testo della email si invita l’utente, a causa di problemi di registrazione o di altra natura a validare l’identificativo utente, la relativa password e altri dati personali, e poi a collegarsi ad uno specifico sito web, cliccando su un link segnalato nella pagina stessa. Il collegamento, in realtà, rimanda ad un sito molto simile all’ originale, dove è richiesto l’inserimento dei propri dati, che in questo modo saranno carpiti dal truffatore, che poi li riutilizzerà per compiere transazioni

ATTENZIONE: la Banca o la Posta non chiedono mai la conferma dei dati personali tramite email, né tantomeno il numero di carta di credito. Solitamente, contattano i propri clienti direttamente attraverso comunicazioni postali o telefoniche.

 

  • Se ricevete una email, presumibilmente della vostra Banca che vi chiede i dati personali, chiamate o recatevi personalmente presso di essa per chiedere spiegazioni.
  • Verificare sempre che nei siti web dove bisogna inserire dati personali (account, password, numero di carta di credito) la trasmissione degli stessi avvenga con protocollo cifrato.
  • Installate sul vostro PC un filtro antispam.
  • Controllate che, posizionando il puntatore del mouse sul link presente nella email, compaia l’indirizzo Internet del sito indicato e non quello di un altro sito.

 

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Truffe online

Le truffe online sono in continuo aumento e utilizzano sistemi sempre più’ sofisticati ed evoluti. I Truffatori conquistano la fiducia introducendosi nei siti che il Consumatore frequenta abitualmente e inviando falsi messaggi, chiedendo i dati personali, con il pretesto di una verifica o di un aggiornamento in corso.

La frode informatica, così come descritta costituisce un reato autonomo a quello di truffa, con pene distinte. L’ articolo 640-ter del Codice Penale è un delitto commesso da chiunque alteri in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenga senza diritto con qualsiasi modalità sui dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Le condotte fraudolente poste in essere attraverso tale reato sono tre:

  1. ALTERAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO O INFORMATICO, ossia modifica del regolare svolgimento di un processo di elaborazione o di trasmissione dati.
  2. INTERVENTO SENZA DIRITTO CON QUALSIASI MODALITÀ, SU DATI, INFORMAZIONI O PROGRAMMI CONTENUTI NEL SISTEMA: quindi, ogni interferenza diversa dall’alterazione del funzionamento del Normalmente questa seconda condotta costituisce il presupposto dell’alterazione del sistema informatico.
  3. INTERVENTO SULLE INFORMAZIONI, ovvero sulle correlazioni tra i dati contenuti in un elaboratore o in un sistema. Le alterazioni possono riguardare sia il programma, facendo compiere al computer operazioni diverse da quelle programmate, così come può avere ad oggetto le informazioni contenute nel sistema informatico.

 

I REATI INFORMATICI PIÙ FREQUENTI

  • HACKING: attività’ fraudolenta che consente allhacker di violare i database dei venditori di servizi e prodotti attraverso Internet; in questo modo, è in grado di conoscere tutti gli estremi e i dati delle carte di credito dei clienti.
  • BOXING: è, per esempio, il caso dell’intercettazione della carta di credito da parte di criminali nel tragitto postale fra l’emittente e l’utilizzatore finale (per esempio, carta di credito sottratta nel buca delle lettere del condominio).

E’ bene anche dire che la Banca – nel caso di spedizione della carta e del PIN – solitamente utilizza 2 spedizioni distinte, in modo da ridurre al minimo di questo tipo di frode.

  • SNIFFING: è l’intercettazione dei dati che viaggiano in rete. Grazie a questa tecnica sofisticata il malintenzionato può impossessarsi dei dati relativi ad una carta di credito. I dati carpiti in questo modo possono essere utilizzati per canali remoti, dove è possibile acquistare dei beni senza la presentazione fisica della carta di
  • PHISHING: consiste nell’inviare email del tutto simili nell’aspetto grafico a quelle provenienti da banche o siti dove è necessaria una registrazione. Nel testo della email si invita l’utente, a causa di problemi di registrazione o di altra natura a validare l’identificativo utente, la relativa password e altri dati personali, e poi a collegarsi ad uno specifico sito web, cliccando su un link segnalato nella pagina stessa. Il collegamento, in realtà, rimanda ad un sito molto simile all’ originale, dove è richiesto l’inserimento dei propri dati, che in questo modo saranno carpiti dal truffatore, che poi li riutilizzerà per compiere transazioni

ATTENZIONE: la Banca o la Posta non chiedono mai la conferma dei dati personali tramite email, né tantomeno il numero di carta di credito. Solitamente, contattano i propri clienti direttamente attraverso comunicazioni postali o telefoniche.

 

  • Se ricevete una email, presumibilmente della vostra Banca che vi chiede i dati personali, chiamate o recatevi personalmente presso di essa per chiedere spiegazioni.
  • Verificare sempre che nei siti web dove bisogna inserire dati personali (account, password, numero di carta di credito) la trasmissione degli stessi avvenga con protocollo cifrato.
  • Installate sul vostro PC un filtro antispam.
  • Controllate che, posizionando il puntatore del mouse sul link presente nella email, compaia l’indirizzo Internet del sito indicato e non quello di un altro sito.

DENUNCIARE UNA TRUFFA

Ricordarsi che è un reato penale e che tali condotte devono essere denunciate.

Cosa fare:

  • Raccogliere in maniera dettagliata tutto il materiale, le email, eventuali riferimenti di transazione, tutto il materiale che possa servire per la ricostruzione e dei fatti;
  • Fare regolare denuncia negli uffici della POLIZIA POSTALE;
  • Richiedere – anche attraverso un’Associazione di Consumatori – la restituzione di quanto sottratto. Questo può costituire un deterrente, tenendo presente, però, che – se si tratta di persona che vive dei proventi di questo tipo di condotta difficilmente potrà restituire quanto indebitamente sottratto.

 

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Vendite a distanza

Cosa può accadere

  • Ti viene consegnato un prodotto che hai acquistato telefonicamente o su Internet e ti rendi conto che non è quello che desideravi o è diverso da quello che avevi acquistato.
  • Il prodotto/servizio che hai comprato è diverso da quanto era stato descritto o non è in perfetto stato.
  • Il prodotto appena acquistato si rompe e il venditore non ti riconosce la garanzia o ti chiede di spedirlo in assistenza a tue spese.
  • Il venditore si rifiuta di riparare o sostituire il prodotto o rimanda all’assistenza.
  • Temi di aver subito una truffa perché hai acquistato su un sito online, hai pagato, ma il prodotto non ti viene consegnato nei tempi concordati.
  • Il venditore non adempie alle condizioni pattuite.
  • Ricevi una proposta telefonica e ti ritrovi inconsapevolmente migrato ad un nuovo operatore telefonico o energetico o modificato il tuo profilo tariffario.
  • Scopri che sulla tua linea telefonica sono stati attivati dei servizi a pagamento mai richiesti.
  • Hai acquistato un prodotto e ti ritrovi socio dell’Azienda a dover pagare la quota associativa.
  • Ricevi solleciti di pagamento da società di recupero crediti o studi legali e scopri che alla presentazione aziendale cui eri stato invitato ti avevano fatto sottoscrivere un contratto di acquisto.

Lo sapevi che… ?

1. In caso di RIPENSAMENTO dopo l’acquisto è possibile recedere dal contratto sottoscritto entro 14 giorni dalla firma (art. 47 del Codice del Consumo e Direttiva Europea 2011/83/UE), senza penali da pagare e senza obbligo di comunicare il motivo del ripensamento.

2. Il diritto di ripensamento non può essere esercitato se l’acquisto è avvenuto in locali commerciali. In questo caso, è facoltà del venditore cambiare il prodotto.

3. La GARANZIA per tutti i prodotti acquistati è pari a 24 mesi (12 per i professionisti)

4. Il referente di ogni prodotto o servizio acquistato è il punto vendita che ha rilasciato lo scontrino, ricevuta o fattura.

5. Se il prodotto acquistato non è conforme (comunemente detto difettoso), il punto vendita è tenuto a riparare prima, sostituire poi e rimborsare infine la somma spesa.

6. Il venditore, anziché rimborsare il costo del prodotto, può consegnare un buono o voucher di importo equivalente: il Consumatore può rifiutare e chiedere i contanti, poiché il buono è un nuovo rapporto contrattuale.

7. Per la riparazione o sostituzione del prodotto non conforme non sono dovute spese aggiuntive da parte del Consumatore e i costi di spedizione sono a carico del venditore.

8. Se il venditore non adempie a quanto previsto sul contratto, questo è nullo.

9. A seguito della modifica avvenuta telefonicamente del piano tariffario, o dell’attivazione di un servizio o del cambiamento dell’operatore telefonico o energetico, l’operatore DEVE inviare il modulo di conferma, che deve essere letto e firmato.

10. Il referente è sempre il punto vendita, cioè chi ha incassato i soldi.

COSA PUOI FARE
– Reclamo a mezzo raccomandata a/r.
– Segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) sul sito www.agcm.it

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Banca e Finanza: Cosa c’è da sapere.

STRUMENTI BANCARI E FINANZIARI

Cosa può accadere

  • Ti hanno prelevato, sottratto, rubato soldi dalla tua carta (Bancomat, carta di credito, Postepay) senza autorizzazione; la tua carta è stata clonata o ti hanno rubato i dati della carta su Internet.
  • Hai sottoscritto una carta revolving, ma hai l’impressione che nonostante le numerose rate pagate, il debito non si estingua, ma diminuisca molto lentamente.
  • Sul finanziamento concesso il tasso applicato è molto elevato.
  • Rifiutano di concederti un finanziamento e scopri di stato illecitamente iscritto ai SIC – Sistemi Informazione Creditizia (per esempio, CRIF, Experian, CTC) come “cattivo pagatore” perché hai pagato una rata in ritardo.
  • Hai problemi a pagare le rate del mutuo, ma la tua Banca non ti permette di passare al tasso fisso/variabile, di rinegoziare il mutuo o di fare la surroga (cioè, di cambiare Banca).
  • Sei rimasto indietro con il pagamento di qualche rata del finanziamento o del mutuo e le società di recupero del credito non danno tregua, non solo a te, ma anche alla tua famiglia.
  • Vuoi estinguere o rimborsare anticipatamente il finanziamento e la Banca non te lo permette o ti addebita costi non dovuti.
  • La rata del tuo finanziamento è lievitata anche per la polizza assicurativa sottoscritta.
  • Hai sottoscritto un finanziamento per acquistare un bene o servizio (anche leasing), che non ti viene consegnato o fornito, ma la finanziaria pretende il pagamento dell’intero importo.

 

Lo sapevi che… ?

  1. Le somme prelevate senza consenso, se non sono stati attivati i sistemi di protezione e allert (es. sms, token), possono essere rimborsate al netto della franchigia massima di € 150,00.
  2. La rata della carta revolving spesso copre gli interessi e una minima parte del debito. Con il pagamento delle rate si va a ricostituire la provvista di denaro iniziale (il cosiddetto plafond).
  3.  Il tasso soglia di interesse per un normale finanziamento personale è del 18,78%; quello delle carte revolving è, invece, pari al 24,97% (per disponibilità fino a € 5.000) e 19,39% (oltre € 5.000) (rilevazione tassi effettivi globali medi Banca d’Italia – validità II trim. 2014).
  4. In caso di ritardo anche di una sola rata, le finanziarie possono applicare interessi di mora altissimi, sfiorando il “tasso usura”, superiori a quelli previsti per legge (rilevati trimestralmente da Banca d’Italia e classificati per tipologia di credito e finanziamento).
  5. In caso di SURROGA del mutuo (in una Banca differente per migliori condizioni) NON sono dovute spese, penali o altri oneri per il nuovo finanziamento, istruttoria e accertamenti catastali. Se la surroga non avviene entro 10 giorni dalla richiesta, il finanziatore originario deve risarcire l’1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo.
  6. RIMBORSO ANTICIPATO FINANZIAMENTO: è possibile rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento l’importo. In tal caso, si ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito per interessi e costi dovuti per la vita residua del contratto. Il finanziatore ha, altresì, diritto ad un indennizzo equo e giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno e lo 0,5 % se è pari o inferiore a un anno.
  7. Prima della segnalazioni ai SIC, l’intermediario deve inviarne comunicazione a mezzo raccomandata a/r all’interessato con preavviso e tempistica dati registrazione.
  8. Sono nulli i finanziamenti richiesti a distanza (richieste tramite telefono, mail ecc.).
  9. Recesso 14 giorni per i contratti di credito ai consumatori (art. 125 ter T.U.B.)

 

COSA PUOI FARE

  • Reclamo a mezzo raccomandata a/r.
  • Prima di adire le vie legali, in alternativa:
  • Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
  • Mediazione (obbligatoria per legge ex L.98/2013)
QUANDO DALLA TUA CARTA BANCOMAT O DAL CONTO VENGONO PRELEVATE SOMME SENZA CONSENSO.

Può accadere di subire il furto del Bancomat, della carta di credito e che vengano prelevate delle somme o effettuati acquisti senza autorizzazione. Può accadere anche che vengano prelevate somme online attraverso la carta PostePay, Bancomat o carta di credito.

CHE FARE?

Innanzitutto bloccare la carta, poi depositare la denuncia presso Carabinieri o Polizia; quindi, richiedere il rimborso delle somme prelevate senza autorizzazione presso la Banca o le Poste.

Dopo 30 giorni, se la Banca o la Posta non risponde o nega il rimborso, è possibile fare un tentativo tramite ricorso presso l’ABF – Arbitro Bancario Finanziario.

Nella maggior parte dei casi Banca o Poste rimborsano.

 

IL RICORSO ALL’ABF: UN MEZZO VELOCE E VANTAGGIOSO PER RISOLVERE I PROBLEMI!

Il ricorso all’ABF – Arbitro Bancario Finanziario è un sistema rapido, economico e alternativo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari sorte successivamente al 1 gennaio 2009.

L’ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia. L’ABF decide secondo diritto chi ha torto e chi ha ragione, ma le sue pronunce non sono vincolanti per le parti: intermediario e cliente hanno sempre la facoltà di ricorrere al giudice.

Prima del ricorso all’ABF, è necessario tentare di risolvere la controversia, rivolgendo regolare reclamo. Dopo 30 giorni dal reclamo alla Banca, alle Poste o all’Istituto finanziario, in caso di risposta negativa, insoddisfacente e anche in caso di mancata risposta è possibile avviare la procedura di ricorso, comunque entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo.

La procedura, che può essere avviata anche individualmente, prevede un contributo iniziale di € 20,00 alla Segreteria tecnica dell’ABF presso la Banca d’Italia che sarà rimborsata dall’intermediario in caso di esito positivo o anche parzialmente positivo.

Il consiglio: fatevi tutelare e affidatevi ad un’Associazione valida e competente che rappresenti i vostri interessi e risolva la problematica con la Banca, le Poste o l’Istituto finanziario.