Per le somme prelevate senza consenso e senza responsabilità da parte del cliente da Bancomat, Poste Pay, Conti correnti, dopo il reclamo e il ricorso tramite ABF – Arbitro Bancario Finanziario, è possibile ottenere il rimborso delle somme con una franchigia massima di € 50,00 (importo modificato dal 13 gennaio 2018 – ex articolo 12 co. 3 del DLGS 11/2010 come modificato dal DLGS 218/2017).
Ricordiamo che per somme prelevate senza consenso da Bancomat, Poste Pay, conti correnti è necessario:
– bloccare il conto/carta/bancomat
– fare denuncia a Polizia/Carabinieri
– richiedere il rimborso delle somme all’Istituto tramite raccomandata a/r
Dopo 30 gg. se la Posta o la Banca non risponde o nega il rimborso è possibile fare ricorso tramite l’ABF – Arbitro Bancario Finanziario, prima di adire le vie legali. Fatti aiutare da un’Associazione di Consumatori, che ti saprà aiutare a ottenere il rimborso.
Riepiloghiamo brevemente i principali diritti e cosa è cambiato con il Decreto Legislativo n. 21/2014 per il Consumatore.
Più informazioni per i consumatori:
Si amplia il contenuto delle informazioni pre-contrattuali che le Aziende devono dare ai Consumatori: non solo le caratteristiche principali dei beni e servizi offerti, l’identità del professionista e il prezzo, ma anche i diritti e le facoltà riconosciute al Consumatore dalla legge. Come, ad esempio, i diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità.
Tempi stretti per le consegne:
I beni devono essere consegnati al Consumatore senza ritardo ingiustificato e, al più tardi, entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Se la consegna non avviene entro il termine stabilito, il Consumatore può fissare un tempo ‘supplementare’, trascorso il quale, ha diritto a risolvere il contratto. Se il venditore si rifiuta di consegnare i beni o, vista la tipologia di acquisto, i 30 giorni sono un termine essenziale, il Consumatore può recedere senza dare termini aggiuntivi.
No a supplementi per l’utilizzo dei mezzi di pagamento:
Il venditore o il prestatore di servizi non può imporre al Consumatore spese aggiuntive per l’uso di strumenti di pagamento diversi dal contante o tariffe che superino quelle sostenute in relazione all’uso di strumenti di pagamento determinati. Si tratta di una norma già presente nel nostro ordinamento, che il Decreto ha voluto ribadire.
Per i danni, rischi a carico del venditore:
Ogni rischio di perdita o danneggiamento dei beni è a carico del venditore, fino a quando il Consumatore non ha preso fisicamente possesso del bene.
Tariffe base per i numeri telefonici dedicati:
Al Consumatore non può essere imposto di pagare un costo superiore alla tariffa base della linea telefonica utilizzata dall’Azienda per essere contattato dal Consumatore che desidera informazioni sul contratto concluso: per esempio, numeri dedicati all’assistenza postvendita. La tariffa base è stabilita da ciascun operatore telefonico in relazione alla linea utilizzata.
No a format precompilati per i servizi aggiuntivi:
Chi offre un bene o un servizio, se propone servizi aggiuntivi (ad esempio, assicurazioni facoltative nel caso di biglietti di trasporto), dovrà richiedere il consenso esplicito del Consumatore: le opzioni di acquisti aggiuntivi dovranno essere appositamente selezionate.
Viene in sostanza imposto un opt-in da parte del Consumatore ed escluso il meccanismo di opt-out, in base al quale è il Consumatore a dover rifiutare espressamente la prestazione che altrimenti si intende tacitamente richiesta o accettata (es. caselle preflaggate).
Maggiore protezione nell’acquisto di contenuti digitali:
Per chi acquista contenuti digitali sono previste informazioni più trasparenti: il venditore dovrà chiarire eventuali limiti di compatibilità con i dispositivi hardware e software e gli eventuali limiti di riproducibilità dei contenuti stessi.
ATTENZIONE: la Banca o la Posta non chiedono mai la conferma dei dati personali tramite email, né tantomeno il numero di carta di credito. Solitamente, contattano i propri clienti direttamente attraverso comunicazioni postali o telefoniche.
Le truffe online sono in continuo aumento e utilizzano sistemi sempre più’ sofisticati ed evoluti. I Truffatori conquistano la fiducia introducendosi nei siti che il Consumatore frequenta abitualmente e inviando falsi messaggi, chiedendo i dati personali, con il pretesto di una verifica o di un aggiornamento in corso.
La frode informatica, così come descritta costituisce un reato autonomo a quello di truffa, con pene distinte. L’ articolo 640-ter del Codice Penale è un delitto commesso da chiunque alteri in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenga senza diritto con qualsiasi modalità sui dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Le condotte fraudolente poste in essere attraverso tale reato sono tre:
I REATI INFORMATICI PIÙ FREQUENTI
E’ bene anche dire che la Banca – nel caso di spedizione della carta e del PIN – solitamente utilizza 2 spedizioni distinte, in modo da ridurre al minimo di questo tipo di frode.
ATTENZIONE: la Banca o la Posta non chiedono mai la conferma dei dati personali tramite email, né tantomeno il numero di carta di credito. Solitamente, contattano i propri clienti direttamente attraverso comunicazioni postali o telefoniche.
DENUNCIARE UNA TRUFFA
Ricordarsi che è un reato penale e che tali condotte devono essere denunciate.
Cosa fare:
Cosa può accadere
Lo sapevi che… ?
1. In caso di RIPENSAMENTO dopo l’acquisto è possibile recedere dal contratto sottoscritto entro 14 giorni dalla firma (art. 47 del Codice del Consumo e Direttiva Europea 2011/83/UE), senza penali da pagare e senza obbligo di comunicare il motivo del ripensamento.
2. Il diritto di ripensamento non può essere esercitato se l’acquisto è avvenuto in locali commerciali. In questo caso, è facoltà del venditore cambiare il prodotto.
3. La GARANZIA per tutti i prodotti acquistati è pari a 24 mesi (12 per i professionisti)
4. Il referente di ogni prodotto o servizio acquistato è il punto vendita che ha rilasciato lo scontrino, ricevuta o fattura.
5. Se il prodotto acquistato non è conforme (comunemente detto difettoso), il punto vendita è tenuto a riparare prima, sostituire poi e rimborsare infine la somma spesa.
6. Il venditore, anziché rimborsare il costo del prodotto, può consegnare un buono o voucher di importo equivalente: il Consumatore può rifiutare e chiedere i contanti, poiché il buono è un nuovo rapporto contrattuale.
7. Per la riparazione o sostituzione del prodotto non conforme non sono dovute spese aggiuntive da parte del Consumatore e i costi di spedizione sono a carico del venditore.
8. Se il venditore non adempie a quanto previsto sul contratto, questo è nullo.
9. A seguito della modifica avvenuta telefonicamente del piano tariffario, o dell’attivazione di un servizio o del cambiamento dell’operatore telefonico o energetico, l’operatore DEVE inviare il modulo di conferma, che deve essere letto e firmato.
10. Il referente è sempre il punto vendita, cioè chi ha incassato i soldi.
COSA PUOI FARE
– Reclamo a mezzo raccomandata a/r.
– Segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) sul sito www.agcm.it
STRUMENTI BANCARI E FINANZIARI
Cosa può accadere
Lo sapevi che… ?
COSA PUOI FARE
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IL RICORSO ALL’ABF: UN MEZZO VELOCE E VANTAGGIOSO PER RISOLVERE I PROBLEMI!
Il ricorso all’ABF – Arbitro Bancario Finanziario è un sistema rapido, economico e alternativo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari sorte successivamente al 1 gennaio 2009.
L’ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia. L’ABF decide secondo diritto chi ha torto e chi ha ragione, ma le sue pronunce non sono vincolanti per le parti: intermediario e cliente hanno sempre la facoltà di ricorrere al giudice.
Prima del ricorso all’ABF, è necessario tentare di risolvere la controversia, rivolgendo regolare reclamo. Dopo 30 giorni dal reclamo alla Banca, alle Poste o all’Istituto finanziario, in caso di risposta negativa, insoddisfacente e anche in caso di mancata risposta è possibile avviare la procedura di ricorso, comunque entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo.
La procedura, che può essere avviata anche individualmente, prevede un contributo iniziale di € 20,00 alla Segreteria tecnica dell’ABF presso la Banca d’Italia che sarà rimborsata dall’intermediario in caso di esito positivo o anche parzialmente positivo.
Il consiglio: fatevi tutelare e affidatevi ad un’Associazione valida e competente che rappresenti i vostri interessi e risolva la problematica con la Banca, le Poste o l’Istituto finanziario.