Pochi click e prodotti provenienti da tutto il mondo vengono consegnati alla tua porta: ecco il vantaggio dello shopping online. Ma cosa ne è della sicurezza dei prodotti che acquistiamo? In quanto consumatori, abbiamo il diritto di pretendere che i prodotti che compriamo non siano dannosi.
Per questo motivo, prima che un prodotto venga messo a disposizione dei consumatori, deve rispettare norme e meccanismi relativi alla sicurezza. Le autorità nazionali di tutta l’Unione europea si stanno adoperando per garantire che i prodotti sul mercato siano sicuri, ma ci sono anche una serie di azioni che possiamo intraprendere da soli.
Per fare il miglior uso possibile dello shopping online e comprare prodotti SICURI, il BEUC (la più grande associazione di consumatori europea) invita a seguire questi 8 consigli.
Identifica il rivenditore
Quando acquisti un prodotto in un negozio e riscontri un problema legato alla sicurezza, sai dove riportarlo. Ma quando fai shopping online, sapresti chi contattare? Più informazioni hai sul produttore, l’importatore o il rivenditore, meglio è. Se hai accesso alle informazioni di contatto, allora sai a chi rivolgerti in caso di problemi.
Se l’articolo compare nel sistema di allerta rapido, non comprarlo
Sapevi che la Commissione europea dispone di un elenco di prodotti pericolosi reperiti in tutta Europa? Queste informazioni sono raccolte nel sistema di allerta rapido. Scopri come funziona il sistema e quali prodotti evitare. Consulta anche il portale dell’OCSE per i prodotti richiamati a livello mondiale.
Compri un giocattolo? Controlla le avvertenze di sicurezza
Le informazioni sui prodotti online non sempre contengono chiare avvertenze di sicurezza. Cerca attentamente se sono presenti nelle illustrazioni e fotografie del prodotto. Ad esempio, i giocattoli non adatti ai bambini sotto i tre anni dovrebbero recare un avvertimento, spesso sotto forma di simbolo. Per ulteriori consigli sulla sicurezza dei giocattoli, clicca qui.
Leggi le istruzioni di sicurezza per fare la scelta giusta
Leggi tutte le istruzioni di sicurezza online e verifica come usare il prodotto in modo sicuro. Ad esempio, nel caso di un seggiolino da bici, dovrebbero essere indicate l’età minima o l’altezza del bambino per cui è stato progettato. Se non sei sicuro che un prodotto sia adatto alla sua destinazione d’uso, chiedi maggiori informazioni al rivenditore o agli amministratori del sito web.
Leggi le recensioni del prodotto e del sito web
Dai un’occhiata alle recensioni online dei prodotti per verificare se gli altri consumatori hanno avuto problemi legati alla sicurezza. Tieni a mente che tra le recensioni veritiere ce ne potrebbero essere alcune false. Potrebbero anche essere disponibili recensioni del sito web stesso, che possono rivelarsi utili per verificare se ci sono stati problemi con il rivenditore online.
Riscontri un problema di sicurezza? Spargi la voce!
Se riscontri un problema legato alla sicurezza di un prodotto, segnalalo al rivenditore e contatta le autorità competenti del tuo paese. Valuta anche se scrivere una recensione del prodotto per avvertire potenziali acquirenti. Aiuterà gli altri consumatori a fare la scelta giusta!
Valuta se registrare il tuo prodotto presso il produttore
Se questa opzione è disponibile, puoi registrare il tuo prodotto sul sito web del produttore. Così sarai subito informato di eventuali richiami, aggiornamenti di software e informazioni sulla sicurezza.
Ricevi informazioni sui prodotti pericolosi
Ricevi informazioni settimanali dal sistema di allerta rapido per restare sempre aggiornato sugli ultimi prodotti ritenuti pericolosi, sui nuovi rischi e tendenze. Puoi anche personalizzare le notifiche di allerta, specificando il tipo di prodotto, la marca, il paese di provenienza ecc. Per iscriverti alle relazioni settimanali, clicca qui.
VERIFICARE UN SITO WEB:
Attraverso http://www.dnsstuff.com/ compilando il form WHOIS Lookup è possibile verificare i dati di registrazione di un sito internet ed in particolare è possibile verificare l’intestatario e la data di creazione del sito stesso (Created Date).
A.E.C.I. LAZIO e LEGA CONSUMATORI REGIONE LAZIO hanno verificato( attraverso l’esperienza di sportello) che le truffe avvengono quasi sempre da siti registrati da poco e che durano il tempo della truff stessa (quindi rimangono on line pochi mesi).
In ogni caso dunque è bene non fidarsi di siti che hanno deciso di non pubblicare i dati di registrazione e dei siti che risultano nati da poco.
VERIFICARE LA PARTITA IVA:
Attraverso il sito dell’agenzia delle entrate all’indirizzo: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPIVA/Scegli.do?parameter=verificaPiva è possibile verificare l’esistenza e la corrispondenza di una partita IVA.
Se è correttamente registrata in Anagrafe tributaria, viene visualizzato un messaggio di risposta che riporta:
Questi dati sono importanti perché, spesso, i siti Internet truffa, non avendo attiva una reale partita IVA inseriscono dati inventati.
DECALOGO ACQUISTI ONLINE: ALCUNI CONSIGLI PER UN ACQUISTO SICURO.
Qui di seguito alcune semplici regole per poter “verificare” la serietà di siti Internet per e-commerce. Naturalmente, sono delle indicazioni di carattere generale, fermo restando il fatto che problemi possono sorgere anche da chi rispetta le regole:
– bonifico;
– contrassegno;
– deposito in cauzione; (il venditore potrà incassare solo successivamente all’autorizzazione del Consumatore, che potrà farlo a merce ricevuta);
In caso di problemi o dubbi, rivolgetevi ad una delle sedi di A.E.C.I. Lazio o Lega Consumatori Regione Lazio.
LA CONCILIAZIONE: UN MEZZO VELOCE E VANTAGGIOSO PER RISOLVERE I PROBLEMI!
Se la problematica riscontrata non viene risolta né con le segnalazioni all’operatore, né con la raccomandata è possibile incontrare l’operatore del mondo delle telecomunicazioni (telefonia fissa e mobile, Internet, tv…) e risolvere la controversia grazie alla CONCILIAZIONE (è obbligatoria per legge prima di adire la via giudiziale).
La conciliazione si svolge nei CO.RE.COM (Comitato Regionale di Comunicazioni) organismi istituiti e operanti in ciascuna Regione dall’AGCOM (Autorità Garante delle Comunicazioni). Le ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI possono tutelare al meglio il Consumatore, rappresentandolo nelle sedi conciliative.
Se, invece, il servizio è interrotto o non funziona bene il CO.RE.COM. può provvedere temporaneamente ad una immediata riattivazione del servizio. Questa istanza, da richiedere dopo o insieme al tentativo di conciliazione, deve essere inoltrata tramite il modulo GU5 (modulo è scaricabile su www.agcom.it).
Entrambe le procedure sono gratuite e possono essere avviate anche individualmente.
IL CONSIGLIO È DI FARVI TUTELARE E AFFIDARVI AD UN’ASSOCIAZIONE VALIDA E COMPETENTE CHE RAPPRESENTI I VOSTRI INTERESSI E VI RISOLVA LA PROBLEMATICA CON L’OPERATORE
Riepiloghiamo brevemente i principali diritti e cosa è cambiato con il Decreto Legislativo n. 21/2014 per il Consumatore.
Più informazioni per i consumatori:
Si amplia il contenuto delle informazioni pre-contrattuali che le Aziende devono dare ai Consumatori: non solo le caratteristiche principali dei beni e servizi offerti, l’identità del professionista e il prezzo, ma anche i diritti e le facoltà riconosciute al Consumatore dalla legge. Come, ad esempio, i diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità.
Tempi stretti per le consegne:
I beni devono essere consegnati al Consumatore senza ritardo ingiustificato e, al più tardi, entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Se la consegna non avviene entro il termine stabilito, il Consumatore può fissare un tempo ‘supplementare’, trascorso il quale, ha diritto a risolvere il contratto. Se il venditore si rifiuta di consegnare i beni o, vista la tipologia di acquisto, i 30 giorni sono un termine essenziale, il Consumatore può recedere senza dare termini aggiuntivi.
No a supplementi per l’utilizzo dei mezzi di pagamento:
Il venditore o il prestatore di servizi non può imporre al Consumatore spese aggiuntive per l’uso di strumenti di pagamento diversi dal contante o tariffe che superino quelle sostenute in relazione all’uso di strumenti di pagamento determinati. Si tratta di una norma già presente nel nostro ordinamento, che il Decreto ha voluto ribadire.
Per i danni, rischi a carico del venditore:
Ogni rischio di perdita o danneggiamento dei beni è a carico del venditore, fino a quando il Consumatore non ha preso fisicamente possesso del bene.
Tariffe base per i numeri telefonici dedicati:
Al Consumatore non può essere imposto di pagare un costo superiore alla tariffa base della linea telefonica utilizzata dall’Azienda per essere contattato dal Consumatore che desidera informazioni sul contratto concluso: per esempio, numeri dedicati all’assistenza postvendita. La tariffa base è stabilita da ciascun operatore telefonico in relazione alla linea utilizzata.
No a format precompilati per i servizi aggiuntivi:
Chi offre un bene o un servizio, se propone servizi aggiuntivi (ad esempio, assicurazioni facoltative nel caso di biglietti di trasporto), dovrà richiedere il consenso esplicito del Consumatore: le opzioni di acquisti aggiuntivi dovranno essere appositamente selezionate.
Viene in sostanza imposto un opt-in da parte del Consumatore ed escluso il meccanismo di opt-out, in base al quale è il Consumatore a dover rifiutare espressamente la prestazione che altrimenti si intende tacitamente richiesta o accettata (es. caselle preflaggate).
Maggiore protezione nell’acquisto di contenuti digitali:
Per chi acquista contenuti digitali sono previste informazioni più trasparenti: il venditore dovrà chiarire eventuali limiti di compatibilità con i dispositivi hardware e software e gli eventuali limiti di riproducibilità dei contenuti stessi.
ATTENZIONE: la Banca o la Posta non chiedono mai la conferma dei dati personali tramite email, né tantomeno il numero di carta di credito. Solitamente, contattano i propri clienti direttamente attraverso comunicazioni postali o telefoniche.
Le truffe online sono in continuo aumento e utilizzano sistemi sempre più’ sofisticati ed evoluti. I Truffatori conquistano la fiducia introducendosi nei siti che il Consumatore frequenta abitualmente e inviando falsi messaggi, chiedendo i dati personali, con il pretesto di una verifica o di un aggiornamento in corso.
La frode informatica, così come descritta costituisce un reato autonomo a quello di truffa, con pene distinte. L’ articolo 640-ter del Codice Penale è un delitto commesso da chiunque alteri in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenga senza diritto con qualsiasi modalità sui dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Le condotte fraudolente poste in essere attraverso tale reato sono tre:
I REATI INFORMATICI PIÙ FREQUENTI
E’ bene anche dire che la Banca – nel caso di spedizione della carta e del PIN – solitamente utilizza 2 spedizioni distinte, in modo da ridurre al minimo di questo tipo di frode.
ATTENZIONE: la Banca o la Posta non chiedono mai la conferma dei dati personali tramite email, né tantomeno il numero di carta di credito. Solitamente, contattano i propri clienti direttamente attraverso comunicazioni postali o telefoniche.
DENUNCIARE UNA TRUFFA
Ricordarsi che è un reato penale e che tali condotte devono essere denunciate.
Cosa fare: