Cosa può accadere
COSA PUOI FARE
Ricorda di comunicare il tuo codice cliente o numero di contratto, di descrivere la problematica che hai riscontrato e da quando.
|
Cosa può accadere
Lo sapevi che… ?
1. In caso di RIPENSAMENTO dopo l’acquisto è possibile recedere dal contratto sottoscritto entro 14 giorni dalla firma (art. 47 del Codice del Consumo e Direttiva Europea 2011/83/UE), senza penali da pagare e senza obbligo di comunicare il motivo del ripensamento.
2. Il diritto di ripensamento non può essere esercitato se l’acquisto è avvenuto in locali commerciali. In questo caso, è facoltà del venditore cambiare il prodotto.
3. La GARANZIA per tutti i prodotti acquistati è pari a 24 mesi (12 per i professionisti)
4. Il referente di ogni prodotto o servizio acquistato è il punto vendita che ha rilasciato lo scontrino, ricevuta o fattura.
5. Se il prodotto acquistato non è conforme (comunemente detto difettoso), il punto vendita è tenuto a riparare prima, sostituire poi e rimborsare infine la somma spesa.
6. Il venditore, anziché rimborsare il costo del prodotto, può consegnare un buono o voucher di importo equivalente: il Consumatore può rifiutare e chiedere i contanti, poiché il buono è un nuovo rapporto contrattuale.
7. Per la riparazione o sostituzione del prodotto non conforme non sono dovute spese aggiuntive da parte del Consumatore e i costi di spedizione sono a carico del venditore.
8. Se il venditore non adempie a quanto previsto sul contratto, questo è nullo.
9. A seguito della modifica avvenuta telefonicamente del piano tariffario, o dell’attivazione di un servizio o del cambiamento dell’operatore telefonico o energetico, l’operatore DEVE inviare il modulo di conferma, che deve essere letto e firmato.
10. Il referente è sempre il punto vendita, cioè chi ha incassato i soldi.
COSA PUOI FARE
– Reclamo a mezzo raccomandata a/r.
– Segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) sul sito www.agcm.it
STRUMENTI BANCARI E FINANZIARI
Cosa può accadere
Lo sapevi che… ?
COSA PUOI FARE
|
IL RICORSO ALL’ABF: UN MEZZO VELOCE E VANTAGGIOSO PER RISOLVERE I PROBLEMI!
Il ricorso all’ABF – Arbitro Bancario Finanziario è un sistema rapido, economico e alternativo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari sorte successivamente al 1 gennaio 2009.
L’ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia. L’ABF decide secondo diritto chi ha torto e chi ha ragione, ma le sue pronunce non sono vincolanti per le parti: intermediario e cliente hanno sempre la facoltà di ricorrere al giudice.
Prima del ricorso all’ABF, è necessario tentare di risolvere la controversia, rivolgendo regolare reclamo. Dopo 30 giorni dal reclamo alla Banca, alle Poste o all’Istituto finanziario, in caso di risposta negativa, insoddisfacente e anche in caso di mancata risposta è possibile avviare la procedura di ricorso, comunque entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo.
La procedura, che può essere avviata anche individualmente, prevede un contributo iniziale di € 20,00 alla Segreteria tecnica dell’ABF presso la Banca d’Italia che sarà rimborsata dall’intermediario in caso di esito positivo o anche parzialmente positivo.
Il consiglio: fatevi tutelare e affidatevi ad un’Associazione valida e competente che rappresenti i vostri interessi e risolva la problematica con la Banca, le Poste o l’Istituto finanziario.
Cosa può accadere
Lo sapevi che… ?
1. IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: Nella regolazione dei servizi idrici vengono comprese tutte le attività di captazione, potabilizzazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione.
2. DEPURAZIONE NON DOVUTA: gli utenti collegati alla fognatura pubblica non serviti da impianti di depurazione (perché assenti o temporaneamente inattivi) non sono tenuti al pagamento della tariffa di depurazione. La Legge n. 13/2009 art. 8-sexies prevede che, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedano, anche in forma rateizzata ed entro il termine massimo di cinque anni, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all’esercizio del servizio di depurazione.
3. PERDITE IDRICHE OCCULTE: nella maggior parte dei casi, le perdite idriche occulte sono di competenza e responsabilità del cliente. In alcuni casi, esiste la possibilità di depenalizzare, cioè eliminare la parte in eccesso, la fattura relativa alla perdita.
4. CONTROLLO CONTATORE PERIODICO: soprattutto per gli immobili (villette e similari) in cui l’impianto è occulto, cioè non visibile, è consigliata la verifica periodica del contatore o l’apposizione di una strumentazione di controllo sull’impianto idrico.
5. PRESCRIZIONE DEI CREDITI: Se il conguaglio di una fattura comprende un periodo superiore a 5 anni, la parte eccedente i 5 anni è prescritta e non dovuta. Se, per esempio, un conguaglio è relativo agli ultimi 6 anni, la parte dovuta è relativa agli ultimi 5 anni mentre non è dovuta la parte prescritta (l’ultimo anno dei 6 conguagliati).
ATTENZIONE: A seguito dell’approvazione della legge di bilancio, per quanto riguarda il settore idrico, invece, la prescrizione di due anni vale solo nei rapporti con utenti domestici e micro imprese e scatterà dal 1° gennaio 2020.
6. È possibile pagare in maniera parziale una fattura solo per l’importo ritenuto dovuto: è necessario contestare la fattura entro la data di scadenza e pagarla parzialmente, decurtando la parte contestata.
Cosa puoi fare:
1. PER RICHIEDERE IL RIMBORSO DELLA TARIFFA DEPURAZIONE NON DOVUTA:
– Inviare la comunicazione a mezzo raccomandata a/r all’operatore con la richiesta del rimborso delle somme pagate in più.
2. PER EFFETTUARE UN RECLAMO ED ESERCITARE L’AUTOTUTELA
– Inviare la comunicazione a mezzo raccomandata a/r all’operatore all’indirizzo (casella postale) indicato nella prima pagina della fattura. Il Consumatore può presentare autonomamente un reclamo. Il reclamo deve essere inviato a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo (casella postale) indicato nella prima pagina della fattura.
AEEGSI: Autorità di controllo anche per l’acqua
Con il Decreto 201/2011, il cosiddetto Salva-Italia, l’attività di monitoraggio e controllo del settore idrico è affidato all’AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema idrico) già competente esclusivamente per il settore elettrico e gas. Tra le funzioni esercitate dall’AEEG si riscontrano la definizione di costi ammissibili e criteri per la determinazione delle tariffe a copertura di questi costi, le competenze in tema di qualità del servizio, di verifica dei piani d’ambito e di predisposizione delle convenzioni tipo per l’affidamento del servizio.
A chi non è capitato di comprare un biglietto del treno con il proprio smartphone mentre si aspetta l’autobus, o di acquistare un libro, un volo, un televisore online. Allo stesso modo,si può decidere di cambiare l’operatore telefonico o il gestore elettrico o idrico.
Oppure, può esser capitato – speriamo poche volte! – di ritrovarsi senza averlo scelto volontariamente con un contratto con un operatore telefonico o di elettricità e gas diverso da quello utilizzato e prescelto. Peggio ancora può accadere che la propria Postepay, Bancomat o carta di credito vengano prosciugati con prelievi fatti da ignoti.
A chi bisogna reclamare? Quali strumenti ha un semplice Consumatore? Dobbiamo subire passivamente?
Viviamo nella cosiddetta società della comunicazione. Questo significa che 24 ore su 24 siamo connessi con i nostri amici, conoscenti e colleghi e con il resto del mondo. NEL BENE E NEL MALE.
Nel BENE quando attraverso lo strumento informatico diamo vita e forma ad un nostro desiderio o esigenza (fare un buon acquisto, comprare un libro o un CD, prenotare un viaggio, ecc.).
Nel MALE se ci troviamo abbonati a un servizio telefonico mai richiesto o, peggio, prigionieri di un operatore telefonico che non ci lascia migrare ad un operatore più vantaggioso, o se acquistiamo e paghiamo online un prodotto che poi non ci viene consegnato o che non funziona come dovrebbe.
Questi nuovi e affascinanti media e strumenti, se da un lato hanno migliorato molti aspetti della vita do ogni giorno, dall’altro devono poter essere utilizzati con attenzione per evitare rischi o sgradevole conseguenze.
Dobbiamo aver paura di acquistare o sottoscrivere contratti a distanza? Dobbiamo smettere di aver fiducia di chi non incontriamo personalmente e non possiamo guardare negli occhi?
La risposta è NO: dobbiamo smettere di bruciare le streghe, avvicinarci per scoprire che, magari, sono fate.
Una buona informazione di base sui propri diritti e, laddove si avessero dubbi o problemi, una competente Associazione di Consumatori faranno sicuramente la differenza.
Con questa Guida A.E.C.I. Lazio, in collaborazione con la Regione Lazio, si propone di dare informazioni utili sui propri DIRITTI, nonché alcuni CONSIGLI per evitare truffe e per scegliere e acquistare in modo più sereno e consapevole.
Per le diverse problematiche trattare verranno indicati, infine, gli STRUMENTI più efficaci a disposizione quando insorge un problema.
GUIDA ECONSUMER – PDF [DOWNLOAD]
AREA MODULI
Modulo 3 – Prodotto non conforme
Modulo 2 – diritto di ripensamento
SCARICA LE APP:
ANDROID DEVICE
http://apps.appmakr.com/econsumer
APPLE DEVICE
http://h.theapp.mobi/econsumer
A seconda delle modalità di vendita e della tipologia di prodotti, si riconoscono 2 tipologie di commercio elettronico
1. Commercio elettronico indiretto: è la forma di commercio che più si avvicina a quella tradizionale, in quanto i beni materiali sono visionabili su un catalogo online. A seguito dell’ordine, il prodotto viene spedito o consegnato all’acquirente attraverso i canali tradizionali ed il pagamento può avvenire o direttamente al momento dell’ordine elettronicamente, oppure alla consegna;
2. Commercio elettronico diretto: la vendita interessa beni/servizi immateriali e intangibili, che vengono forniti solo ed esclusivamente attraverso Internet o una rete elettronica. In questi casi il cliente visiona sul catalogo online il bene o servizio da acquistare, ordina, paga attraverso sistemi elettronici, effettua il download del bene/servizi, oppure gli viene fornito il servizio acquistato.
Sotto il profilo dei soggetti partecipanti al commercio elettronico si distinguono le forme :
a) Business to Business (B2B): è quell’attività di scambio di beni e servizi tra Aziende, che sfruttano la rete per ottenere nuove opportunità di business. Tale attività può essere condotta dalle Aziende fornitrici ed acquirenti, in modo diretto tramite i siti aziendali, privati o indirettamente tramite l’ausilio di intermediari che facilitano l’incontro tra le imprese stesse.
b) Business to Consumer (B2C): è la forma di commercio elettronico più conosciuta, è rappresentata dalla gestione delle transazioni tra Aziende e Consumatori finali. Gli intermediari online sono le aziende che facilitano le transazioni tra clienti e venditori, ricavando una percentuale dal valore della transazione stessa.Costituiscono attualmente la maggior parte delle aziende operanti nel B2C.
c) Consumer to Consumer (C2C): è il commercio elettronico che si svolge tra Consumatori stessi, tra soggetti privati. E’ una forma diffusa soprattutto grazie alle aste online, siti dove il compratore e venditore si incontrano per prendere parte ad un’asta che può riguardare qualsiasi tipo di prodotto. In questi casi, il sito gestisce solo l’ambiente dove le parti interagiscono, facendo gran parte del lavoro stesso. Questi tipi di siti generano un enorme profitto, investendo un capitale limitato e facendo gestire il lavoro ai propri clienti.
Cosa può accaderti ?
Lo sapevi che… ?
– mercato tutelato: dal 1 gennaio 2013 la lettura va effettuata almeno 1 volta al mese;
– mercato libero: la lettura deve avvenire mensilmente (ultimo giorno di ogni mese).
ATTENZIONE: A seguito dell’approvazione della legge di bilancio, a partire dal 1° marzo 2018 per l’elettricità, dal 1° gennaio 2019 per il gas, la prescrizione passerà da cinque a due anni.
|